Statuto
Art.1
Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituito in Pianezza (To), nel locale del reffettorio San Gabriele della Basilica di San Pancrazio, l’Associazione di volontariato storico culturale, denominata “Granatieri Brandeburghesi” senza fini di lucro, mirante a favorire e incrementare, nella collettività, giovani in età scolare e non, disabili o meno fortunati (situazioni sociali meno abbienti), anziani, la storia dei grandi eventi ma anche la storia di fatti minori, oltre che, una riscoperta territoriale (per fatti e situazioni), con un approccio diverso e più coinvolgente, con sede in Pianezza in via XXV Aprile presso la Proloco Pianezzese.
—-Ultima sede di riunione via Moncenisio 1 Pianezza —–
2) La durata dell’associazione é fissata fino al 31 dicembre 2050.
Art.2
Scopi e finalità
1) L’associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si prefigge come scopo istituzionale la ricerca e la valorizzazione della memoria storico culturale, favorendo la conoscenza della storicità della Città di Pianezza e dei suoi legami in ambito Nazionale e Internazionale, con particolare riferimento ai legami tra cultura e storia europea, per divulgarla nelle comunità e sopratutto, nelle scuole e tra gli anziani.
2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone tra l’altro di promuovere e/o partecipare alle rievocazioni, manifestazioni e studi di carattere storico culturale, che sono il mezzo più immediato attraverso il quale divulgare la propria storia con evidenti legami con la storia Piemontese, Nazionale ed Europea, principalmente, come progetto, per quanto riguarda la storia del “6° Regimento delle Guardie Scelte” detto anche “Granatieri Giganti” di Brandeburgo. l’Associazione intende promuovere, inoltre, attività editoriali inerenti gli scopi istituzionali di cui al precedente comma 1.
3) Le attività di cui ai precedenti comma 1 e 2 sono svolte dall’associazione prelaventemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci.
Art. 3
Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a: contributi degli aderenti;
b: contributi privati;
c: contributi sovvenzioni e finanziamenti di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d: donazioni e lasciti testamentari;
e: rimborsi derivanti da convenzioni;
f: entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 4
Aderenti dell’Associazione
1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Art. 5
Criteri di ammissione dei soci
1) Sono soci tutte le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.
2) All’atto dell’ammissione i soci verseranno la quota di associazione, stabilita annualmente dal Consiglio.
3) La qualità di socio si perde per:
a: recesso;
b: mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
c: comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d: persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
4) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a: ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b: a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell’Associazione;
c: a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
a: a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b: a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c: ad accedere alle cariche associative.
Art. 7
Organi dell’Associazione
1) Sono organi statutari dell’Associazione:
a: L’Assemblea dei soci
b: Il Consiglio Direttivo
c: Il Presidente
Art. 8
L’Assemblea
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con semplice delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a: approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b: nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c: delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d: stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e: delibera la esclusione dei soci dall’Associazione;
f: può esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un quinto degli associati che ne facciano motivata richiesta scritta.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
5) L’Assemblea ordinaria o straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente e nn assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante awiso scritto posto in bacheca nella sede, almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo.
6) L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita (senza obbligo che si svolga nella sede sociale) nn prima convocazione quando ci sia la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
7) Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non supenore a quindici nominati dall’Assemblea dei soci.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decade dall incarico, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente un Tesoriere e un Segretario.
4) Al Consiglio spetta di:
a: predisporre l’attività da seguire;
b: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c: predisporre il bilancio;
d: nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
e: deliberare sulle domande di nuove adesioni;
f: provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.
5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal
Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) IlConsiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta tramite avviso scritto e posto in bacheca della sede, il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonche l’ Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo reatifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11
Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.
Art. 12
Norma finale
1) In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come da leggi vigenti.
Art. 13
Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e a norme di legge vigenti in materia di volontariato.